Descrizione
Monopattini elettrici: contrassegno dal 17 maggio e assicurazione dal 16 luglio 2026
Dal 17 maggio 2026 chi circola con un monopattino elettrico deve esporre un contrassegno identificativo. Dal 16 luglio 2026 scatta inoltre l'obbligo di assicurazione RCA. La Polizia Locale di Loano fornisce di seguito le informazioni utili per mettersi in regola ed evitare sanzioni.
📅 Le due scadenze da ricordare
| 17 maggio 2026 | Obbligo del contrassegno identificativo (il cosiddetto "targhino") |
| 16 luglio 2026 | Obbligo di copertura assicurativa RCA |
Riferimento: Legge 25 novembre 2024, n. 177; Decreto MIT 6 ottobre 2025; Decreto Direttoriale MIT 6 marzo 2026; Circolare congiunta MIMIT-MIT del 17 aprile 2026.
1. Il contrassegno identificativo
Si tratta di un'etichetta adesiva, plastificata e non rimovibile, prodotta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che riporta una sequenza alfanumerica univoca. Il contrassegno è personale: identifica il proprietario (responsabile della circolazione ai sensi dell'art. 196 C.d.S.) e va applicato in modo visibile sul monopattino.
Come richiederlo
- Tramite la piattaforma del Portale dell'Automobilista (servizio "Gestione Pratiche Online")
- Tramite le agenzie di pratiche auto inserite nello Sportello Telematico dell'Automobilista (STA)
- Presso gli Uffici della Motorizzazione Civile
Chi deve richiederlo
Il proprietario del monopattino. Per i mezzi utilizzati in servizi di noleggio il contrassegno è rilasciato a nome dell'impresa proprietaria; in caso di violazione risponde il locatario al momento del fatto.
Aggiornamento dei dati
- Persone fisiche: il cambio di residenza è aggiornato automaticamente tramite i dati condivisi tra ANPR e MIT. Nessuna richiesta da parte del cittadino.
- Persone giuridiche: il cambio di sede va comunicato entro 30 giorni.
- Furto o smarrimento: denuncia alle autorità entro 48 ore e caricamento del protocollo sulla piattaforma.
- Vendita o cessione: il venditore deve rimuovere il contrassegno e richiederne la cancellazione; il nuovo proprietario richiede un contrassegno ex novo.
2. L'assicurazione RCA
Dal 16 luglio 2026 ogni monopattino elettrico deve essere coperto da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 2054 c.c., secondo le disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).
L'obbligo vale sia in strada sia in aree private. La copertura è personale e legata al contrassegno identificativo: per questo motivo lo slittamento dell'obbligo assicurativo al 16 luglio segue di due mesi quello del contrassegno.
Dalla stessa data del 16 luglio 2026 si applicano anche la disciplina del Fondo di garanzia per le vittime della strada (artt. 283 e ss. CAP) e il sistema della Carta Verde.
3. Le altre regole introdotte dalla riforma 2024
Oltre a contrassegno e assicurazione, la Legge 177/2024 ha rafforzato l'intero impianto normativo sulla circolazione dei monopattini elettrici.
Dove si può circolare
- Solo nei centri abitati, su strade con limite di velocità non superiore a 50 km/h
- Sulle aree pedonali, piste ciclabili, corsie ciclabili e strade a priorità ciclabile
- Vietata la circolazione fuori dai centri abitati
- Vietata la marcia contromano
- Vietata la circolazione sui marciapiedi
Limiti di velocità
- 20 km/h sulle strade e sulle piste ciclabili
- 6 km/h nelle aree pedonali
Dotazioni obbligatorie
- Casco protettivo per tutti i conducenti, a prescindere dall'età (conforme alle norme UNI EN 1078 o UNI EN 1080)
- Indicatori luminosi di direzione (frecce)
- Freni su entrambe le ruote
- Luci: bianca/gialla davanti, rossa dietro
- Segnalatore acustico
- Limitatore di velocità configurato a 20 km/h (6 km/h in area pedonale)
- Marcatura CE
In ore notturne o di scarsa visibilità
- Dispositivi luminosi sempre accesi (in mancanza, il monopattino va condotto a mano)
- Obbligo di giubbotto o bretelle ad alta visibilità retroriflettenti
Chi può guidare
- Età minima: 14 anni
- Non è richiesta la patente
- Per i minori, della violazione risponde il genitore o chi esercita la potestà genitoriale
Altri divieti
- Vietato il trasporto di altre persone, animali o oggetti
- Vietato trainare o farsi trainare da altri veicoli o animali
- Obbligo di reggere il manubrio con entrambe le mani, salvo per segnalare la svolta
- Vietato l'uso del cellulare senza auricolari (art. 173 C.d.S.)
4. I comportamenti vietati
L'art. 1 della Legge 160/2019, come modificato dalla Legge 177/2024, sanziona in via amministrativa le seguenti violazioni. La Polizia Locale invita tutti i conducenti a leggere con attenzione l'elenco per evitare comportamenti che, oltre a esporre a sanzione, possono costituire un concreto pericolo per sé e per gli altri utenti della strada.
Violazioni relative al mezzo
- Circolare senza contrassegno identificativo, oppure con contrassegno alterato, contraffatto o non visibile
- Circolare senza copertura assicurativa RCA (dal 16 luglio 2026)
- Condurre un monopattino non conforme: motore termico, potenza nominale continua superiore a 0,5 kW, assenza di marcatura CE, mancanza di segnalatore acustico, di limitatore di velocità o di altre componenti tecniche richieste
- Condurre un monopattino privo di indicatori luminosi di direzione o di freni su entrambe le ruote
Violazioni relative al conducente
- Circolare con un conducente di età inferiore a 14 anni (la sanzione è applicata al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale)
- Condurre il monopattino senza casco protettivo o con casco non idoneo (l'obbligo vale per tutti i conducenti, a prescindere dall'età)
- Mancato uso del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti in ore notturne
- Guida senza il libero uso delle braccia e delle mani
- Guida senza reggere il manubrio con entrambe le mani, salvo durante la segnalazione manuale di svolta
- Uso del cellulare alla guida senza auricolari (art. 173 C.d.S.)
- Guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) o dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.)
Violazioni relative alla circolazione
- Circolare su strade con limite di velocità superiore a 50 km/h, sulle strade extraurbane o sulle autostrade
- Circolare contromano
- Circolare sul marciapiede (salvo conduzione a mano)
- Superare i 20 km/h su strada o pista ciclabile
- Superare i 6 km/h nelle aree pedonali
- Mancato uso dei dispositivi di illuminazione in ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità
- Mancato rispetto della segnaletica stradale, dei semafori e delle precedenze
Altri divieti
- Trasportare altre persone, animali o oggetti
- Trainare altri veicoli o rimorchi di qualsiasi tipo
- Farsi trainare da altri veicoli o da animali
- Condurre animali al guinzaglio mentre si guida il monopattino
- Sostare sul marciapiede al di fuori delle aree appositamente individuate dal Comune
⚠️ Buono a sapersi
- Le violazioni sono autonome e cumulabili: chi circola privo di contrassegno e privo di assicurazione si espone a sanzioni distinte.
- Per i monopattini con motore termico o con potenza nominale continua superiore a 1 kW è prevista anche la confisca amministrativa del mezzo.
- Quando il monopattino ha un posto a sedere con altezza dal suolo superiore a 54 cm, viene considerato un ciclomotore (o motociclo) e si applicano le sanzioni del Codice della Strada per quei veicoli, compresa la guida senza patente.
5. Cosa fare ora
- Verifica il tuo monopattino: deve avere freni su entrambe le ruote, indicatori di direzione, luci, segnalatore acustico, limitatore a 20 km/h e marcatura CE.
- Richiedi il contrassegno entro il 17 maggio 2026 tramite il Portale dell'Automobilista o un'agenzia pratiche auto
- Applica il contrassegno in posizione ben visibile sul monopattino, in modo non rimovibile.
- Sottoscrivi una polizza RCA in tempo utile per il 16 luglio 2026.
- Procurati un casco conforme alle norme UNI EN 1078 o UNI EN 1080.
Per informazioni
Comando di Polizia Locale di Loano
📞 Telefono: 019 667021
✉️ E-mail: poliziamunicipale@comuneloano.it
🕐 Orari di ricevimento al pubblico:
- Lunedì, mercoledì e venerdì: 09:00 – 12:00
- Martedì e giovedì: 15:00 – 17:00
Pagina aggiornata al maggio 2026. Fonti normative: Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (commi 75 e seguenti dell'art. 1) come modificata dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177; Decreto MIT 6 ottobre 2025; Decreto Direttoriale MIT 6 marzo 2026; Circolare congiunta MIMIT-MIT del 17 aprile 2026.
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Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2026, 12:50