Rottamazione veicoli con fermo fiscale
Richiesta rilascio attestazione inutilizzabilità veicolo coperto da fermo fiscale per successiva rottamazione
Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2026, 08:15
Dal 20 febbraio 2026 è possibile rottamare un veicolo fuori uso anche se gravato da fermo amministrativo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il fermo non è più un ostacolo alla demolizione e alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
A chi si rivolge questo servizio. Ai proprietari di veicoli inutilizzabili gravati da fermo amministrativo fiscale (Agenzia delle Entrate-Riscossione o Concessionario della riscossione). Non riguarda i veicoli fermi per sanzione del Codice della Strada.
Cos'è e a cosa serve
Se il tuo veicolo è fermo per debiti fiscali e versa in condizioni di inutilizzabilità (per incendio, incidente grave, alluvione, degrado avanzato o assenza di parti essenziali), puoi chiedere alla Polizia Locale il rilascio dell'attestazione di non utilizzabilità. Con questo documento puoi procedere alla rottamazione e alla cancellazione del veicolo dal PRA, senza dover prima estinguere il debito che ha generato il fermo.
Il servizio è introdotto dalla Legge 26 gennaio 2026, n. 14, in vigore dal 20 febbraio 2026.
Come fare richiesta — procedura passo per passo
Scarica e compila l'istanza. Utilizza il modulo disponibile in questa pagina. Compila tutti i campi e descrivi lo stato del veicolo nella sezione apposita.
Prepara i documenti da allegare.
Presenta l'istanza allo sportello della Polizia Locale oppure inviala via PEC all'indirizzo loano@peccomuneloano.it
Il personale effettua un sopralluogo presso il luogo in cui si trova il veicolo per verificarne le condizioni. Ti verrà comunicata la data.
Ricevi l'attestazione entro 30 giorni dalla protocollazione dell'istanza (salvo sospensione per eventuale richiesta di integrazioni).
Consegna il veicolo a un centro di raccolta autorizzato allegando l'attestazione. Il centro provvederà alla rottamazione e alla cancellazione dal PRA.
Documenti da allegare all'istanza
- Documento d'identità in corso di validità
- Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo (2 marche da bollo da € 16,00)
- Libretto di circolazione o certificato di proprietà del veicolo
- Copia del provvedimento di fermo amministrativo o estratto PRA
- Ricevuta del pagamento della tariffa comunale (chiedere IUV al Comando)
- Delega scritta e copia del documento d'identità del delegante (se non sei il proprietario)
Quando l'attestazione può essere rilasciata
Il personale della Polizia Locale verifica che il veicolo presenti condizioni di inutilizzabilità stabile e definitiva. Sono considerati elementi determinanti:
incendio esteso al vano motore o all'abitacolo
incidente grave con deformazione irreversibile del telaio
alluvione o calamità naturale con corrosione perforante generalizzata
assenza strutturale di parti meccaniche essenziali (motore, cambio, telaio)
degrado avanzato che evidenzia il fine vita del mezzo
Non sono invece sufficienti, da soli, la revisione scaduta, la batteria scarica, i pneumatici usurati o un cristallo incrinato.
Attenzione. L'attestazione è valida esclusivamente ai fini della rottamazione e cancellazione dal PRA. Non consente la circolazione del veicolo e non si applica alla radiazione per esportazione all'estero.
Costi del servizio
Il rilascio dell'attestazione è un servizio a domanda individuale. È dovuto il pagamento di:
Tariffa comunale: come da tariffario vigente (consultare lo sportello o la pagina delle tariffe comunali) - per anno 2026 € 217,00
Imposta di bollo: n. 2 marche da bollo da € 16,00 (per l'istanza e per l'attestazione)
CONTATTI
📍 Via dei Gazzi, 7 — 17025 Loano (SV) 📞 019 667021 int. 450 ✉️ poliziamunicipale@comuneloano.it
Orari ricevimento al pubblico Lunedì / Mercoledì / Venerdì: 9:00 – 12:00 Martedì / Giovedì: 15:00 – 17:00